§ 18B-1004. Ore per la vendita e il consumo.
(a) Ore. – Salvo quanto diversamente previsto in questa sezione, sarà illegale vendere bevande al malto, vino non fortificato, vino fortificato o bevande miste tra le ore 2: 00 e le 7:00, o consumare una qualsiasi di queste bevande alcoliche tra le ore 2:30 e le 7: 00, in qualsiasi luogo che sia stato rilasciato un permesso ai sensi di G. S. 18B-1001.,
(b) Abrogato dalle leggi di sessione 1991, c. 689, s. 310.
(c) Domenica Ore. – È illegale vendere o consumare bevande alcoliche in qualsiasi locale autorizzato dal momento in cui la vendita o il consumo devono cessare la domenica mattina fino alle ore 12:00 di quel giorno.
(d) Opzione locale. – Una città può adottare un’ordinanza che vieta in città la vendita al dettaglio di bevande al malto, vino non fortificato e vino fortificato durante una o tutte le ore dalle 12:00 di domenica fino alle 7:00 del lunedì successivo., Una contea può adottare un’ordinanza che vieta, nelle parti della contea al di fuori di qualsiasi città, la vendita al dettaglio di bevande al malto, vino non fortificato e vino fortificato durante una o tutte le ore dalle 12:00 di domenica fino alle 7:00 del lunedì successivo. Né una città né una contea, tuttavia, può vietare tali vendite in stabilimenti che hanno brown-insaccamento o bevande miste permessi.